NOTAIO

Dr. CLAUDIO BERLINI

n. 269 di repertorio N. 108 di raccolta

Registrato il 27/10/1998 n° 784


STATUTO DI ASSOCIAZIONE


DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELLASSOCIAZIONE

Art. 1) E’ costituita una associazione denominata

Associazione Genitori scuola Materna "Gesù Bambino”

Art. 2) L’associazione ha sede in Legnago, Fraz. S. Pietro Via Verona n. 7.

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di svilupparsi come espressione di una comunità di promotori, edu-catrici , genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l’impegno di soddisfare un’ esigenza sociale quale l’educazione dei bambini.

L’associazione si prefigge di conseguire il proprio scopo, at-traverso la gestione della scuola Materna “Gesù Bambino" e di un eventuale Asilo Nido integrato.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà organizzare, occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebra-zioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.


SCUOLA MATERNA "GESU' BAMBINO"


Art. 4)

La scuola Materna ha, quindi, lo scopo di far si che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del do-cumento dell’Episcopato Italiano del 1983 "La scuola cattoli-ca, oggi, in Italia".

Saranno ammessi tutti i bambini, in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di legge. Nel caso in cui sia esi-stente l’ Asilo Nido Integrato, saranno ammessi anche i bambini in età dai dodici ai trentasei mesi

Saranno accolti i bambini che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi. Potranno, inoltre, essere accolti quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, a giudizio della direzione e su conforme del- parere del medico, concordando con le istituzioni adeguati strumenti di sostegno, quando ciò si dovesse rendere necessa-rio.

Ai bambini ospiti della scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana, con le modalità fissate dal Comitato di Gestione. A tal fine, il Comitato di Gestione, nelle forme che riterrà più opportune, solleciterà la collaborazione della Comunità ecclesiale e della popolazione tutta. allo scopo di favorire la gestione della Scuola Materna.

Nella scuola Materna è vietata ogni disparità di trattamento tra i bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine igieni-co-sanitario.

Se l'edificio della scuola Materna è di proprietà della Par-rocchia o di una congregazione religiosa o di un altro Ente, sarà stipulato un contratto di comodato tra questa e il Comi-tato di Gestione.


PATRIMONIO

Art. 5) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
  2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  3. da donazioni, legati, lasciti.

Art. 6) I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

  1. dalle quote associative ,
  2. dal contributo delle famiglie dei bambini frequentanti la Scuola materna e l’asilo nido integrato
  3. dai redditi dei beni patrimoniali;
  4. dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, dello Stato, della Regione, del Comune, di enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.


ASSOCIATI


Art.7) I membri dell'associazione si suddividono in:

  1. soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
  2. soci ordinari: lo sono i genitori dei bambini frequentanti la Scuola materna e l 'Asilo nido integrato, che abbiano
  3. corrisposto la quota d'iscrizione annuale;
  4. soci sostenitori: lo sono le persone fisiche che abbiano versato la relativa quota fissata dal Comitato di Gestione.

Appartengono alle ultime due categorie tutti coloro che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione al comitato di Gestione, con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti nome statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata, a scrutinio palese ed a maggioranza di voti, dal Comitato di Gestione e ha effetto dalla data del-la deliberazione.


Art.8) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le Categorie, che verrà fissata, di anno in anno, dal Comitato di Gestione.

Le quote annuali di iscrizione devono essere versate di norma entro il mese di Gennaio di ogni anno.

E' facoltà del Comita-to di Gestione accettare quote di iscrizione anche in momenti successivi.

Le quote versate, in nessun caso rivalutabili, non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.


Art 9) Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengano. hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi, nell'interesse comune, a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone, secondo le nome del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Comitato di Gestione e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.


Art. 10) La qualità di associato deve risultare da apposito registro, tenuto a cura del comitato di gestione

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificar-si con lettera raccomandata entro il mese di aprile dell'anno in corso, al Comitato di Gestione, si perde per esclusione deliberata dall’Assemblea in caso di:

  1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, ne-gligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato
  2. pagamento delle quote associative;
  3. violazione delle norme etiche o statutarie;
  4. interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato, per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
  5. condotta contraria alle leggi e all' ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata allo interessato con lettera raccoman-data.

L'associato, colpito da provvedimento di esclusione, ha diritto di ricorso al collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta, solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’ hanno determinata.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-


Art. 11) Sono organi dell’associazione:

  1. l'assemblea degli associati;
  2. il Comitato di Gestione;
  3. il presidente;
  4. il segretario - Tesoriere.
  5. il collegio dei probiviri.


Assemblea

Art.12) L’assemblea è composta da tutti gli associati, rap-presenta l'universalità degli associati stessi e le sue deli-berazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Nell’assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 13) L’assemblea degli associati deve essere convocata dal Comitato di Gestione almeno due volte all'anno, per l'ap-provazione del bilancio preventivo e consuntivo, del rendi-conto delle raccolte pubbliche dei fondi e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei probiviri.

L’assemblea deve essere inoltre convocata ogniqualvolta il Comitato di Gestione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata, da almeno un decimo degli associati, ovvero per iniziativa del Presidente provinciale della F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne.)

Art.14) Le assemblee sono convocate con avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni asso-ciato a mezzo lettera o fax, almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione

Art. 15) Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli aven-ti diritto al voto.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato di Gestione non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 16) L’assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario Tesoriere, ai sensi dell’art. 26 del presente statuto, o in caso di sua assenza da un segretario eletto dall’assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige un processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 17) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.


Comitato di Gestione

Art, 18) L’associazione è retta da un comitato di Gestione, composto da membri eletti e da membri di diritto.

Sono eletti dall’Assemblea quattro genitori dei bambini frequentanti la Scuola Materna. Nel caso in cui esistesse L’Asilo Nido integrato, l’Assemblea eleggerà tre genitori dei bambini frequentanti la scuola materna e un genitore dei bambini frequentanti l’Asilo Nido integrato.

Qualora non ci fossero genitori disponibili ad assumere la carica, l’assemblea può eleggere massimo due membri del comitato di Gestione tra i soci sostenitori.

Sono membri di diritto:

  • Il Parroco Protempore;
  • La responsabile della Scuola Materna, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona
  • Un rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale o un rappresentante della Comunità, delegato dal Parroco.
  • Un rappresentante del Comune eletto dal Consiglio Comunale, se questo soccorre annualmente alla gestione, con un adeguato contributo.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento.

Art, 19) Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato gli altri provvedono a sostituirli. I membri del Comitato così nominati restato in carica sino alla scadenza del Comitato di Gestione che li ha eletti.

Art. 20) La carica a membro del Comitato di Gestione è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 21) Il Comitato di Gestione è convocato con lettera, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o telefax da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Gestione è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Comitato di Gestione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Tesoriere, ai sensi dall’articolo 26 del presente statuto.

Art. 22) E’ fatto obbligo ai membri del Comitato di Gestione di partecipare alle riunioni del Comitato. Qualora un membro del Comitato non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato un dimissionario.

Art, 23) Il Comitato di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’associazione lo ritenga necessario o sia fatta richiesta dalla maggioranza del membri del Comitato stesso.

Le sedute del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 24) Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, compresi, fra gli altri ,quelli di:

  1. assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;
  2. convocare assemblee,
  3. deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
  4. redigere i bilanci preventivo e consuntivo, nonché il rendiconto delle raccolte pubbliche difondi;
  5. emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
  6. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati, determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
  7. stabilire l’ammontare delle quote associative e delle quote d’iscrizione alla Scuola materna e all’asilo nido integrato per i singoli esercizi;
  8. sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche di statuto;
  9. deliberare qualsiasi questione che non sia del presente statuto, espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi;
  10. eleggere, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente;
  11. eleggere il Segretario-Tesoriere, il quale potrà essere scelto anche tra persone non facenti parte del Comitato di Gestione.


Presidente

Art. 25) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Viene eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere confermato più volte. Spetta al Presidente:

  1. rappresentare l’Associazione e la scuola materna e stare in giudizio in nome delle stesse;
  2. convocare le riunioni del Comitato;
  3. convocare e presiedere l’Assemblea;
  4. curare l’esecuzione delle delibere ;
  5. nominare il personale previa delibera del Comitato;
  6. stipulare convenzioni con gli altri enti, previa deliberazione del Comitato;
  7. prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalle necessità chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato;
  8. assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.
  9. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.


Segretario tesoriere

Art. 26) - Spetta al Segretario-Tesoriere:

  1. redigere i verbali dell’Assemblea e del Comitato di Gestione;
  2. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
  3. tenere la contabilità;
  4. emettere mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente con il Presidente;
  5. tenere la cassa, preferibilmente a mezzo conto corrente bancario.
  6. Nel caso in cui lo stesso sia stato scelto al di fuori dei membri del Comitato di Gestione, parteciperà a quest’ultimo con voto consuntivo.


Personale

Art. 27) - Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del Consiglio didattico sono fissate dal regolamento organico. Dirigenti, insegnanti ed il personale in genere, saranno scelti fra persone di provata moralità e che condividono le finalità dall’Associazione. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente o insegnante e di servizio, nonché il metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici.


Bilancio-Utili

Art. 28) - L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Comitato di Gestione procederà alla redazione del bilancio e del rendiconto delle raccolte pubbliche dei fondi, da presentare per l’approvazione all’assemblea, da convocarsi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Dalla data dell’avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che intendono consultarli.

Il bilancio preventivo, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, dovrà essere approvato con le stesse modalità previste per il bilancio consuntivo, entro il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre di ogni anno.

Art. 29) - E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.


Collegio dei Probiviri

Art. 30) - Il Collegio è formato da tre membri, eletti dall’assemblea tra i soci e resta in carica tre anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Comitato di Gestione intenda sottoporgli.



Scioglimento

Art. 31) - L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Comitato di Gestione potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, scelta dai liquidatori in base alle indicazione fornite dall’assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Controllo ed intervento della F.I.S.M.

Art. 32) - E’ facoltà della F.I.S.M. di Verona, nella persona del suo presidente provinciale, di intervenire direttamente, qualora si creino situazioni in contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero di impossibilità di gestione della scuola materna stessa o di pregiudizio per gli alunni o la stessa F.I.S.M.

In tal caso, la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente Provinciale F.I.S.M. o da persona da egli designata, che ne curerà l’amministrazione ordinaria e straordinaria, sino al ripristino del regolare funzionamento o comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l’intervento suddetto.


Rinvio

Art. 33) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.